RIVISTA n.1
Documento elaborato da Medicina Democratica di Pavia su relazione della Commissione Psichiatria marzo ’76
Fino agli anni ’60 il problema delle tossicomanie era di scarsa rilevanza sociale. Più che altro in Italia si avevano sporadici casi personali di soggetti (per lo più appartenenti a categorie sociali elevate) dediti alla tossicomania, tipico esempio i medici morfinomani.
Il fenomeno diviene di massa a partire dagli anni ’60, soprattutto negli Usa. Vedere come ivi si è sviluppato il problema è emblematico per comprendere i meccanismi di diffusione nel mondo di questo fenomeno.
Il movimento di massa nato nelle Università, nei ghetti delle minoranze etniche, e in generale dagli strati emarginati dal benessere della «American Way of life» produsse una cultura che si contrapponeva ai valori dominanti (individualismo, competitività, supremazia della razza bianca, imperialismo). E’ in questo periodo che si hanno le prime marce contro la guerra in Vietnam. la contestazione del «Movement» nelle Università, le ribellioni e i tentativi di ritrovare una individualità etnica da parte dei negri delle altre minoranze.
All’interno di questo fenomeno rientra la diffusione dei derivati della canapa indiana e degli allucinogeni, prima naturali (peyote, psilocibina) e poi sintetici (Lsd). Da una parte ciò esprime il recupero di culture come la afroasiatica è la latino-americana e dall’altra il tentativo di ricreare valori antagonisti a quelli dominanti (non aggressività, comunicazione più profonda. non competitività, comunitarismo).
Contemporaneamente avviene da parte del potere un rilancio dell’eroina che negli Usa, dalla prima guerra mondiale in poi, aveva attecchito fra i reduci della guerra di Corea e nei ghetti negri più emarginati (Cfr. «Autobiografia di Malcom X»).
Gli Usa, attraverso il controllo politico-militare dei paesi orientali coltivatori di oppio, rilanciarono la diffusione delle droghe pesanti, prima fra gli stessi combattenti in Vietnam, per annullare le contraddizioni esplosive che costoro vivevano, coscienti dell’assurdità della guerra imperialista. Le decine di migliaia di reduci furono le prime vittime, insieme ai negri, ei primi diffusori di un fenomeno che lo Stato cerco di far penetrare anche fra gli strati che internamente erano fattore di tensione sociale e politica. Il modo collaudato, che verrà riapplicato anche nel nostro paese, è giocare: 1) sulle leggi di mercato (lancio a prezzi stracciati e poi via via crescenti dell’«Ero», repressione del mercato autonomo delle droghe leggere), 2°) sulla repressione poliziesca (pene eccessive per consumatori di cannabis e simili, protezione e incentivazione degli spacciatori di eroina).
I fenomeno in Italia si sviluppa attorno alla fine degli anni
’60 limitatamente ai derivati della cannabis (Marijuana e hashish). Il mercato si sviluppa lentamente e in maniera disorganizzata attraverso coloro che tornano dai paesi produttori portando modici quantitativi e con una distribuzione molto dispersa. Gli echi della cultura «underground» americana e spunti culturali nati da alcuni contenuti innovatori del 68 sono il substrato che permette un attecchimento di questo fenomeno.
L’eroina è completamente estranea a questa situazione e non esiste una domanda. La campagna scandalistica impostata dai mezzi di comunicazione, orchestrata dall’apparato di potere. la caccia al drogato che si identifica con la caccia al giovane, al capellone, all’extraparlamentare, oltre a provocare una psicosi di massa su questo tema, prepara la diffusione dell’eroina e delle droghe pesanti, da un lato creando confusione totale, anche scientifica, dall’altro creando il mito del paradiso artificiale e proibito. Gli unici consumatori di eroina in questo periodo sono i giovani fascisti più legati alle varie mistiche nietschiane ed evoliane, i giovani di S. Babila e dei Parioli che diventeranno i futuri spacciatori e divulgatori della droga.
Due fattori hanno concorso a mutare il quadro della situazione negli ultimi due anni. Il primo elemento che permette un attecchimento delle droghe pesanti è dovuto all’accentuarsi della crisi economica, che implica aumento della disoccupazione e della sottoccupazione, sempre emarginazione degli strati non produttivi.
Con la crisi economica si accentua la crisi dei valori borghesi; contemporaneamente viene a cadere l’illusione conseguente al ’68 di un rinnovamento radicale delle condizioni di vita: un’intera generazione viene investita dalle conseguenze sia sul piano economico che su quello della sicurezza esistenziale.
In secondo luogo la presa a carico direttamente dai gruppi mafiosi e legati ai centri di potere politico del mercato dell’eroina. Questo avviene in quanto l’eroina permette profitti immensamente maggiori: il mercato nasce centralmente, senza concorrenza, inoltre la droga provocando assuefazione diviene indispensabile al tossicomane che è spinto ad allargare il mercato, diventando frequentemente piccolo spacciatore per procurarsi le ingenti somme necessarie (circa 10.000 lire una dose media). Per favorire questo mercato è stata orchestrata una campagna pubblicitaria tipo «offerta speciale», circa un anno fa, in cui l’eroina veniva offerta a prezzi irrisori (1.500-2.000 lire la dose); nel frattempo si accentuava la già pesante repressione dell’uso. spaccio e importazione dei derivati della canapa indiana.
Perchè l’eroina? L’eroina trasforma le contraddizioni sociali in drammi individuali, smorza la carica di ribellione trasformandola in passività e apatia, diventa pertanto uno strumento perfetto di controllo sociale. Un altro meccanismo che si innesta in questo processo è la criminalizzazione di questi bisogni, che è un altro alibi per alimentare una campagna il cui significato repressivo valica i limiti di una «lotta alla droga».
Fino all’introduzione della recente legge non esistevano strumenti legislativi riguardo le tossicomanie, ma veniva usato il codice Rocco, che contemplando articoli specifici lasciava largo campo ad ogni abuso in base ad un’applica
zione esclusivamente repressiva. Ancora più repressivo avrebbe voluto essere il progetto di legge Gonella del 1974 del «fermo di droga»; la sua funzione era inserire degli articoli specifici che si mantenevano nella linea logica del codice fascista.
Il passaggio da questa fase ad un atteggiamento diverso degli organi di stato, cioe non più puramente repressivi, ma più ambiguo, postulato dalla nuova situazione political conseguente al 15 giugno è motivato dalla necessità di aprire la gestione del problema alle forze politiche, non solo governative, che trovano la loro espressione nel mosaico ampiamente rappresentativo degli Enti Locali, là dove queste forze per i precedenti rapporti politici non avevano avuto voce in capitolo nei tempi in cui il problema anzichè combattuto veniva generato.
alcune considerazioni sull’uso e sugli effetti dell’eroina e della canapa indiana
EROINA.
A proposito dell’eroina, e più in generale del «buco» (somministrazione endovena di droga pesante), praticato anche con altri prodotti, è per lo meno possibile azzardare una sintesi sugli effetti sperimentati soggettivamente da chi ne fa uso voluttuario: un senso di benessere immediato, statico, autosufficiente, con eliminazione di angoscia, tensioni, ansia, frustrazioni, problemi, pur con ampie e importanti variazioni individuali. Dal minimo di esperienza che abbiamo, possiamo dire che in genere chi ne fa uso, almeno nell’ambiente studentesco, si rende lucidamente conto che bucando in realtà non affronta i suoi problemi, ma ha già deciso più o meno l’impossibilità di risolverli in altri termini.
Se, però, è vero che l’offerta preme e supera la domanda. conquistandosi strati anche relativamente ampi di giovani, possiamo avanzare l’ipotesi che queste persone, genericamente insoddisfatte, non inizino affatto ad usare eroina in piena coscienza, ma la consumino appunto indotti dalla forte pressione del mercato, anche a causa della disinformazione, venendo poi coinvolti in un uso stabile che comporta il costituirsi di un circolo vizioso verso l’emarginazione. Questo è importante per approfondire il problema della terapia: a) quasi impossibile a livello dell’eroinomane tradizionale; b) da ridiscutere di fronte a questo nuovo tipo di
consumatore.
Tutti ammettono per l’eroina una tolleranza alta, l’istaurarsi di una dipendenza fisica precoce con gravi sindromi d’astinenza; idem per la dipendenza psicologica; cosicchè il rischio di tossicomania (definito come il rischio di un coinvolgimento globale del consumatore rispetto all’uso della sostanza) è alto. L’uso cronico porta in tempo variabile al deterioramento delle condizioni fisiche generali; frequente l’insorgenza di epatite virale per l’uso di siringhe infette; il superdosaggio o l’aggiunta di sostanze tossiche come la stricnina (usata per aumentare la quantità del prodotto, quindi il profitto) sono spesso causa di morte.
CANAPA INDIANA
Gli effetti rilevabili per chi fa uso di canapa indiana (generalmente si fuma) sono talmente modesti, labili e controversi che nel giudizio su di essa è fondamentale l’atteggiamento di partenza in cui ci si pone. contrariamente a quanto succede nel caso di altre sostanze, in particolare dell’ero. Parlare degli effetti soggettivi della canapa indiana, alle dosi usuali, significa più che altro raccogliere una serie di esperienze individuali diverse, che inoltre sono influenzate dalla dinamica psicologica del gruppo nel momento in cui si fuma; niente affatto rara la sensazione soggettiva di non percepire assolutamente nulla di particolare. La canapa non aggiunge niente di più di quello
che ha in se stessa, mentre in genere evidenzia e amplifica il tempo che si sta vivendo in quel momento e le sensazioni percepite. L’effetto è di breve durata. Se si usano dosi molto forti, si possono sperimentare allucinazioni, stati di panico e di paura della morte.
Tossicità: la dose letale è enorme, data anche la via di somministrazione e la bassa concentrazione del principio attivo (The) che si ritrova anche nelle preparazioni migliori; è possibile teoricamente, in realtà quasi impraticabile, l’uso a scopo suicida.
Tolleranza: secondo alcuni, sarebbe di tipo diverso, rispetto all’effetto euforizzante, cioè i consumatori abituali” sarebbero più sensibili degli altri; esiste tolleranza rispetto all’abilità ad eseguire determinati compiti standard, dato che l’abilità è lievemente diminuita rispetto alla norma dei neofumatori, uguale alla norma dei consumatori abituali. C’è chi riferisce al contrario l’insorgere di tolleranza diretta rispetto agli effetti principali; c’è chi la nega rispetto a tutti gli effetti.
Dipendenza fisica: è esclusa da tutti gli autori. Dipendenza psicologica: paragonabile a quella delle sigarette di tabacco. Rischi di tossicomania: rarissima l’inṣorgenza di tossicomania da cannabis. É importante notare che Fuso cronico della cannabis, contrariamente a quello che si verifica per gli alcoolici, non dà lesioni epatiche, cerebrali, cardiocircolatorie, nè causa deperimento organico, in quanto, contrariamente al vino, stimola l’appetito anche se nei paesi dove è in uso a livello di massa, esistono casi di ricovero in ospedale psichiatrico per uso massiccio e prolungato (da notare che sembra accertato che un metabolita dell’alcool, legandosi ad un mediatore chimico. la serotonina, agisce a livello degli stessi recettori della morfina).
L’uso di canapa indiana aumenta il rischio di diventare consumatori di eroina? Tutte le statistiche che sembrano avvalorare questa tesi si fondano sul riscontro che in un campione di eroinomani, molti di questi hanno fatto uso di canapa prima di passare all’ero. Nell’interpretare questi dati teniamo presente che nel passato di un eroinomane si riscontrano diverse esperienze, alcune estremamente drammatiche e scegliere tra queste e quella del fumo e considerarla come causa determinante è arbitrario e mistificante. Una ricerca corretta dovrebbe scegliere un campione adeguato di fumatori di canapa e verificare in che percentuale diventano eroinomani.
E vero che oggi dato che il consumo di canapa che di ero sono soggetti ad uno stesso mercato clandestino, chi fuma canapa è etichettato come «drogato» e ghettizzato esattamente come chi usa ero; inoltre è costretto a frequentare e a inserirsi nell’ambiente dello spaccio che propone continuamente l’eroina, dati i maggiori profitti. E quindi presumibile che le occasioni di aggancio aumentino, però per ragioni che con gli effetti della canapa in sè hanno poco a che fare. Nell’ambito di questo discorso, importanti sono le condizioni psicologiche e socio-economiche di partenza: chi fa parte di un ambiente socialmente disgregato ed economicamente svantaggiato è sottoposto a questo rischio (contraddizioni più drammatiche aspettative maggiori nei confronti della canapa clamorose delusioni ricorso all’eroina) anche perchè spesso diventa piccolo spacciatore.
Sintomatico il dato recente di una maggior frequenza di aggancio all’ero senza aver mai consumato in precedenza altre sostanze stupefacenti, rilevato nell’interland milanese.
la legge
La legge 22 dicembre 1975 della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope al suo titolo 1o, articolo 1° prevede tra l’altro che «La prevenzione cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope sono sottoposte alle direttive, indirizzo e coordinamento del Ministero della Sanità». L’art. 7 del medismo titolo stabilisce però che «il Ministro per l’Interno costituisce con suo decreto un ufficio di direzione e coordinamento dell’attività di polizia volta alla prevenzione ed alla repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope».
Questa frattura tra prevenzione e cura dall’uso e prevenzione e repressione del commercio è criterio costante e fondamentale di questa legge, ma, in larghissima misura, non corrisponde alla realtà di fatto per cui il tossicomane per il fatto stesso di aver dimestichezza con gli ambienti dello spaccio e per evidenti ragioni economiche é esso stesso generalmente un piccolo spacciatore.
Il titolo secondo sarebbe dedicato alle autorizzazioni, ma è stato già aggirato con un decreto ministeriale firmato ginsto prima della mezzanotte del giorno in cui veniva pubblicata la nuova legge sugli stupefacenti: il ministro Gullotti ha sottratto al rigoroso controllo previsto dalla legge le case farmaceutiche italiane per un totale di 5 tonnellate di droga pesante: morfina e derivati (vedi «La Repubblica del 18 gennaio 76, pag. 4).
Il terzo titolo contiene disposizioni relative alla coltivazione, ecc. Sorprende al titolo quarto (disposizioni relative alla distribuzione) il quarto comma dell’art. 38 che vieta la fornitura a medici veterinari di campioni delle sostanze stupe facenti o psicotrope maggiori ma permette quella di «sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori» di quelle suddette come pure di «prodotti ad azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza». Non solo, ma,per quanto concerne molti di questi ultimi, le farmacie non sono neppure tenute ad iscriverli nell’apposito registro di entrata è di uscita per loro previsto dall’art. 62 del 6 titolo (della documentazione e custodia).
Viene così permessa una loro circolazione incontrollata di cui la tossicologia ha già messo in luce i pericoli per quanto riguarda le tossicodipendenze vere e proprie (miscugli di benzodiazepine, aspirina e alcolici per es.) e che comunque lascia nell’ombra quell’enorme mercato di farmaci ansiolitici antidepressivi che è per se stesso fenomeno di tossicodipendenza di massa, legale, favorito potentemente dall’indirizzo non preventivo e spesso nemmeno terapeutico, ma sintomatico della medicina in Italia e su cui comunque l’industria farmaceutica ha già dato recentemente prova di saper speculare (vedi caso Amilit).
In appendice alla legge sono, inoltre, state compilate delle tabelle elencanti per vario grado di tossicità le sostanze e le specialità farmaceutiche: non sono noti i criteri con cui ogni specialità è stata assegnata ad un gruppo; secondo alcuni clinici queste tabelle sono un tentativo scandaloso di rendere inefficiente il dispositivo di legge», come nel caso della pentazocina ed altre anfetamine a cui è stato concesso di non rientrare nella tabella 1, cioè quella degli stupefacenti più pericolosi. In effetti la suddivisione tra tabelle (specialmente tra la 3 e la 5) sembra fatta più in base alla provenienza industriale che alla reale tossicità del prodotto.
È però il titolo ottavo (della repressione delle attività illecite) che più ci interessa. L’art. 71 prescrive che «chiunque senza autorizzazione produce, fabbrica, estrae, offre, pone in vendita, distribuisce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, procura ad altri, trasporta, importa, esporta, passa in transito o illecitamente detiene fuori dall’ipotesi previste dagli artt. 72 -80 sostanze stupefacienti e psicotrope di cui alle tabelle la (grossolanamente: oppio, morfina e succ., cocaina, anfetamine, allucinogeni vari, tetraidrocannabinoli) e 3a (barbiturici) previsti dall’art. 12 è punito con la reclusione da 4 a 15 anni e con la multa da 3 a 100 milioni di lire (omissis) se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda sostanze classificate nelle tabelle 2a (cannabis indica e succ.) e 4a di cui all’art. 12 si applicano la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 2 a 50 milioni.
Si impongono qui due considerazioni.
La prima è che le droghe leggere, comunque le si considerino, non presentano per se stesse pericoli maggiori dell’alcool etilico.
La seconda, corollario della prima, è che se il loro traffico viene punito ciò viene giustificato o con un falso in campo tossicologico (che cioè le droghe leggere siano pericolose quanto le pesanti) o con la considerazione che gli spacciatori di eroina e consimili se ne servono per creare un mercato sul quale fare poi attecchire i secondi e ben più redditizi prodotti,dopo aver fatto sparire dalla circolazione l’«erba» ei suoi succedanei.
Questa ultima considerazione è quella più condivisa e per certa parte vera: ma il problema non si risolve con il proibizionismo di un prodotto che di fatto non è più pericoloso di altri non solo liberamente commerciati ma addirittura reclamizzati dai grandi mass media, nè coinvolgendo nella stessa condanna il proselitismo a due tempi degli spacciatori di droghe pesanti ed il commercio «autogestito» da alcuni gruppi di giovani in base ad una «ideologia dell’erba» senz’altro discutibile, ma non nei termini di repressione borbonica previsti dalla legge.
L’art. 72 precisa: «chiunque fuori dell’ipotesi dell’art. 80 senza autorizzazione o comunque illecitamente detiene ( Omissis) o cede a qualsiasi titolo anche gratuito modiche quantità di sostanze classificate nelle tabelle la e 3a previste dall’art. 12 per uso personale e non terapeutico di terzi» rischia due-sei anni di reclusione e 100.000 2 milioni di multa, uno-quattro anni e 100.000-6 milioni se le sostanze appartengono alle tabelle 2a e 4a. Il problema se sia da punirsi il tossicomane che nel contempo eserciti pure il piccolo spaccio viene risolto dichiarando che è meno punibile lo spacciatore di modiche quantità di tossico. Questo è uno degli articoli che più contribuiscono a vanificare il millantato contenuto liberalizzatore nei confronti del tossicomane e della sua necessità d’essere considerato in tutta altra luce.
L’art. 73 punisce chiunque consente che un locale pubblico, un circolo privato ovvero un immobile, un ambiente o un veicolo a ciò idoneo» e di cui abbia la disponibilità venga adibito a luogo di convegno di persone che vi si dedicano alla droga. Anche qui si colpiscono allo stesso modo coloro che, per lucro o altro, agevolano uso di stupefacenti o psicotropi come per esempio un gruppo di tossicomani che si ritrovino in un dato ambiente di cui abbiano loro stessi disponibilità,
Tra l’altro è assiomatico che certi rituali collettivi che implicano un certo grado di socializzazione, quindi una buona maturità personale, e sono perciò più caratteristici del mondo culturale delle droghe leggere, vengano consumati, a differenza delle droghe pesanti, in luoghi di incontro comune come su descritti. Sia ben chiaro che nessuno è chiamato ad approvarli ma è grottesco che per questa loro consuetudine i giovani tossicomani perdono il diritto di essere considerati come tali per divenire invece comune delinquenti. Incalza l’art. 75 «quando tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dagli artt. 71,72,73 coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 50-100 milioni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione la pena è la reclusione da tre-quindici anni e la multa da 10-50 milioni». Caduta ogni differenziazione il grande corriere internazionale della droga non corre, ammesso che li abbia mai corsi, più pericoli del giovane fumatore di marijuana che si consorzia con amici, fumatori anch’essi ben inteso, per procurarsi con più costanza e minor costo l’«erba», «La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più persone o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di stupefacenti o psicotropi».
Se si voleva punire il ricatto con cui i trafficanti coinvolgono nel traffico i tossicomani perchè non farlo in maniera più esplicita? Questo comma dell’art. permette di infierire di più proprio su quelle organizzazioni «autogestite» che in genere trattano droghe più leggere e comunque poco hanno a che fare col grande traffico internazionale delle droghe pesanti che dovrebbe essere principale obiettivo della legge.
Si vede come la sospensione di giudizio per «chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope allo scopo di farne uso personale terapeutico» e comunque «purchè la quantità delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile la necessità della cura in relazione alle particolari condizioni del soggetto» e la medesima sospensione per «chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantità delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico» (art. 80) sono ridotte al caso, più teorico che reale, di uno che si droga, senza aver mai fatto nulla per entrare attivamente nel «giro» che fornisce il prodotto, senza coinvolgere amici o luoghi di sua proprietà.
Tra l’altro «per i delitti previsti dagli articoli 71, 73, 75 e 76 2° e 3° comma è obbligatorio il mandato di cattura» (art. 83) in compenso «chiunque si trovi in stato di custodia preventiva o di espiazione di pena e sia ritenuto dall’autorità sanitaria abitualmente dedito all’uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope ha diritto di ricevere le cure mediche e l’assistenza necessaria a scopo di riabilitazione. A tal fine il Ministro per la Grazia e Giustizia organizza con suo decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati» (art. 84).
E presumibile in base alla legge che quest’ultimi vengano a rivestire un ruolo di primo piano nella «moderna» assistenza italiana al problema delle tossicomanie. Per le regioni che amino perseverare nella creazione di ghetti in cui confinare la «devianza» segnalo l’ultimo comma dello stesso art. 90: «l’istituzione del comitato regionale e dei centri può essere inquadrata in organi di prevenzione e di INTERVENTO CURATIVO, riabilitativo e di assistenza sociale aventi finalità più ampie e ricomprendenti la prevenzione e la cura dell’alcolismo, l’educazione sanitaria e sociale contro altre intossicazioni voluttuarie e gli strumenti per prevenire le forme di devianza che richiedono analoghi modi di intervento».
Più direttamente ai medici interessano i titoli X (per centri medici e assistenza iniziale) e XI (interventi preventivi curativi e riabilitativi),
L’art. 90 istituisce insieme un comitato regionale per la prevenzione delle tossico dipendenze, che coadiuva e controlla gli altri enti regionali, provinciali e comunali, nonchè raccoglie i dati statistici, e uno o più centri medici e di assistenza sociale con funzioni di consulenza specialistica, di intervento e controllo sui presidi sanitari, di attuazione di «ogni opportuna iniziativa idonea al recupero sociale degli assistiti». Ma soprattutto (art. 95) i centri sono depositari delle schede sanitarie che obbligatoriamente il medico che ha in terapia un tossicomane deve ad esso inoltrare.
È vero che «coloro che hanno chiesto l’anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità ed ogni dato che valga alla loro identificazione» (art. 95 ultimo comma) ma è inevitabile che anche qui l’istanza di controllo sociale, come vedremo a scopo repressivo, che fa da contrappunto ad ogni momento «liberale», o preteso tale dalla legge, emerga; ed infatti l’art. 96 sancisce che «ove la persona non si sottoponga a cura volontaria o l’interrompa, l’esercente la professione medica ha l’obbligo di farne immediata segnalazione al più vicino dei centri previsti dall’art. 90 allegando la scheda sanitaria di cui al precedente art, «Il centro accerta che la persona si sottopone o meno al trattamento e di nuovo» in caso di rifiuto «il centro deve segnalare il fatto al pretore ai soli fini degli artt. 99 e 100» (che presto esamineremo).
Uguale segnalazione deve essere effettuata quando l’interessato interrompe volontariamente le cure mediche o il trattamento sociale di cui ha ancora bisogno qualora l’interruzione pregiudichi le cure in corso» (art. 97). Il medico si fa dunque poliziotto.
Una legge così attenta а non sbilanciarsi mai fra le due figure emblematiche del problema, il medico e il poliziotto non può costringere il primo ad invadere il campo del questurino senza che questi gli renda il favore così, e significativamente, lo stesso art. 96 al suo quarto comma stabilisce che «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno…l’obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia coltó in stato di intossicazione acuta derivante dal presumibile USO di sostanze stupefacenti o psicotrope» . Ciò si accompagna, non è il caso di dirlo all’immediata «segnalazione al più vicino dei centri di cui all’art. 90 e al pretore». Costui accertata con l’ausilio di un perito (un medico legale) la sussistenza di una delle cause di non punibilità, da una parte dichiara di non doversi procedere (art. 98 comma terzo) dall’altra «sentito l’interessato e assunte, se necessario,le opportune informazioni, qualora ne accerti la necessità e l’urgenza adotta con decreto motivato, i provvedimenti indicati nell’art. 100 e in ogni caso trasmette immediatamente gli atti al tribunale competente» (art. 99).
L’art. 100 ci informa al suo terzo comma che «l’autorità giudiziaria premessi gli opportuni accertamenti e sentito in ogni caso l’interessato e il competente centro medico e di assistenza sociale qualora ravvisi la necessità del trattamento medico ed assistenziale dispone con suo decreto il ricovero ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici, se assolutamente necessario o le opportune cure ambulatoriali o domiciliari».
Il momento della massima solennità è anche quello della massima confusione: anche se in modo eccessivamente ristretto la legge si prefigge di rinunciare a perseguire il tossicomane in quanto tale, rinuncia a comminargli pene ma non sa rinunciare a comminargli qualcosa che sancisca che il drogato è pur sempre «speciale» dal punto di vista legale e gli prescrive perciò, per legge, la salute.
Se a ciò il tossicomane non si assoggetta ambulatoriamente, egli verrà segregato non più in un istituto di pena bensì in un istituto di salute». Disposto il trattamento medico ambulatoriale se l’interessato interrompe le cure e rifiuta di riprenderle, l’autorità giudiziaria, può disporre il ricovero in un idoneo istituto ospedaliero, con esclusione degli ospedali psichiatrici» (art. 100, quinto comma). Se i decreti divengono oggetto di reclamo (nel giro di 30 giorni) la esecuzione può essere sospesa dal giudice competente al quale viene però concesso (art. 101) di prendere non meglio precisati è perciò tanto più minacciosi «provvedimenti temporanei che si rendano necessari».
Smascherare l’ipocrisia della legge, denunciare il ruolo poliziesco a cui medici e strutture ad essi affidate vengono costretti, far luce sulle matrici politiche tanto del fenomeno droga quanto di una tale inadeguata e spesso mistificante risposta legislativa è dovere che investe tutti gli operatori democratici nel campo della salute.
